L'Autocertificazione falsa non è un reato. La sentenza

DPCM illegittimo sentenza

Il DPCM è illegittimo: non può intervenire a disporre un obbligo di permanenza a in casa, così come non può farlo una legge o anche un decreto legge. Lo ha affermato il Gip-Gup del Tribunale di Reggio Emilia con la sentenza 54 del 2021. Sentenza che è destinata a fare scuola, perché non prevede rilevanza penale per una autocertificazione falsa presentata alle forze dell'ordine durante il primo lockdown, l'8 marzo 2020.

Ed esclude il reato di falso ideologico in atto pubblico proprio perché la trasgressione riguarda un DPCM che impone qualcosa che non può imporre. Cioè l'obbligo di permanenza domiciliare: una limitazione della libertà personale che, afferma la Giurisprudenza anche con diverse sentenze della Corte Costituzionale, può essere disposta solo dall'Autorità Giudiziaria. O, al massimo, deve essere almeno valutata dall'Autorità Giudiziaria.

Anche perché l'articolo 13 della Costituzione prevede una doppia riserva, di legge e di giurisdizione, quando dice che la permanenza domiciliare può essere oggetto solo di un provvedimento individuale, nei confronti di un cittadino specifico. Non dell'intero popolo italiano, cioè della pluralità indeterminata dei cittadini.

Anche la libertà di circolazione, secondo la sentenza che si rifà anche a precedenti pronunce della Corte Costituzionale, può essere limitata per quanto riguarda l'accesso a determinati luoghi, ma non può diventare limitazione della libertà personale.

La sentenza-bomba si conclude con la dichiarazione di illegittimità del DPCM, che viola l'articolo 13 della Costituzione, e con la definizione delle autocertificazioni come di un documento "incompatibile con lo stato di diritto del nostro paese". Quindi una autocertificazione falsa non comporta nulla, perché si riferisce a un provvedimento senza alcun valore. Visto che un DPCM è un atto amministrativo, infatti, basta l'intervento della magistratura a disapplicarlo. 

Qui il testo completo della sentenza